ULTIMA NOTIZIA: 10/03/08 - 33° FIERA CAMPIONARIA CITTA' DELLA SPEZIA


Fotovoltaico - CONTO ENERGIA

Finalmente anche in Italia si potrà produrre energia solare fotovoltaica e venderla a una tariffa che tiene conto dell'elevato valore ambientale di questa fonte energetica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, ha emanato il decreto, approvato il 14 febbraio 2007, che rende operativa la sovvenzione in CONTO ENERGIA.

Caratteristiche principali del nuovo CONTO ENERGIA

Beneficiari delle tariffe incentivanti

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici e i condomini di unità abitative e/o uffici.

Novità

La novità più importante del nuovo decreto è l'assenza di graduatorie in tutte le fasce definite in:

  • da 1 a 3 KWp
  • da 3 a 20 KWp
  • più di 20 KWp

Inoltre fa differenza, nella definizione della tariffa di incentivazione, il tipo di installazione dei moduli fotovoltaici.

Suddivisione degli impianti

Gli impianti sono suddivisi in "non integrato", "parzialmente integrato" e "integrato".

  • Impianto integrato: Appartengono a questa tipologia gli impianti sulle superfici esterne di qualsiasi edificio e su elementi di arredo urbano o viario dove viene sostituita la copertura vera e propria (su coperture, facciate, pensiline, tettoie, barriere acustiche, elementi di illuminazione, frangisole, integrazione e/o sostituzione di vetrate).
  • Parzialmente integrato: Appartengono a questa tipologia gli impianti sulle superfici esterne di qualsiasi edificio e su elementi di arredo urbano o viario (su terrazze di edifici e fabbricati, coperture, facciate, su arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, tettoie) senza la sostituzione dei materiali di copertura.
  • Impianto non integrato: Appartengono a questa tipologia gli impianti a terra e tutti quelli diversi dalle altre due applicazioni.

Dichiarazione inizio attività (DIA)

Per gli impianti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione non si dà luogo al procedimento unico, ed è sufficiente la dichiarazione di inizio attivitą (DIA). Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo, l'acquisizione del medesimo sostituisce il procedimento unico.

Impianti con potenza non superiore a 20 KWp

Gli impianti con potenza non superiore a 20 KWp non sono assoggettabili alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora non siano "aree o parchi naturali" o ricadano su "beni paesaggistici".

Ammissione al nuovo CONTO ENERGIA

Sono ammessi alle condizioni del nuovo "conto energia" anche gli impianti entrati in esercizio tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del nuovo decreto, sempre che non beneficino o abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti del passato programma. Per questi impianti deve essere inoltrata una richiesta di concessione entro 90gg dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, allegando la documentazione finale di entrata in esercizio.

Accesso alle tariffe incentivanti del nuovo CONTO ENERGIA

Per accedere alle tariffe incentivanti del nuovo "conto energia" sarà sufficiente, una volta terminata l'installazione dell'impianto, inoltrare al "gestore di rete" (es: ENEL, municipalizzate, etc) il progetto preliminare unito alla comunicazione di ultimazione lavori e richiedere la connessione alla rete, specificando se si intende avvalersi o meno dello scambio sul posto. Di conseguenza il "gestore di rete" comunicherà il punto di consegna ed eseguirà la connessione dell'impianto alla propria rete elettrica. Entro 60gg dalla data di entrata in esercizio si dovrà far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, assieme alla documentazione finale di entrata in esercizio. Entro 60gg dalla data di ricevimento della richiesta il GSE comunicherà la tariffa riconosciuta.

Impianti in zone agricole

Per gli impianti in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici NON è necessaria la variazione di destinazione d'uso del sito.

TARIFFE INCENTIVANTI

Tariffe valide per impianti che entreranno in esercizio fino al 31 dicembre del 2008 e che saranno costanti in moneta corrente su tutto il periodo di 20 anni:

KWp impianto FV Non integrato
(es: a terra)
Parzialmente integrato
(es: tetto retrofit)
Integrato
(es: facciata continua)
Da 1 a 3 KWp 0,40 €/KWh 0,44 €/KWh 0,49 €/KWh
Da 3 a 20 KWp 0,38 €/KWh 0,42 €/KWh 0,46 €/KWh
Oltre 20 KWp 0,36 €/KWh 0,40 €/KWh 0,44 €/KWh

Gli impianti che entreranno in esercizio tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 avranno diritto a una tariffa decurtata del 2% (costante in moneta corrente su tutto il periodo di 20 anni) per ciascuno degli anni successivi al 2007.

Incrementi delle tariffe

Le tariffe incentivanti sono incrementate del 5% nei seguenti casi:

  • Impianto installato a terra con potenza nominale maggiore di 3 KWp con titolo di autoproduttore.
  • Impianto il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o una struttura sanitaria pubblica.
  • Impianto installato attraverso integrazione architettonica in sostituzione di coperture in eternit.
  • Impianto il cui soggetto responsabile è un ente locale all'interno di un comune con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti su base dell'ultimo censimento Istat.

Premi aggiuntivi alle tariffe incentivanti

Sono stati inseriti dei premi aggiuntivi alla tariffa incentivante, riconosciuti per l'intero periodo residuo di diritto alla stessa, per impianti su unità immobiliari (o edifici) operanti in regime di scambio sul posto nei seguenti casi:

  • Premio aggiuntivo qualora si dimostri, mediante certificazione energetica dell'edificio, una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno di energia. Il premio consisterà in una maggiorazione percentuale della tariffa pari alla metà della percentuale di riduzione di fabbisogno di energia conseguita e dimostrata. Non potrà comunque essere superiore al 30%.
  • Premio aggiuntivo del 30% qualora l'unitą immobiliare o edificio sia stato ultimato successivamente alla data di entrata in esercizio del presente decreto e consegua, mediante certificazione energetica dell'edificio, un valore di fabbisogno di energia primaria annua per metro quadro inferiore al 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma1, tabella 1, del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n°192, e successive modificazioni.

Cumulabilità delle tariffe incentivanti

La tariffe incentivanti non sono cumulabili con Certificati Verdi o Titoli derivanti dal decreto leg. del marzo 1999 e del maggio 2000 e non sono applicabili se siano o siano stati concessi incentivi pubblici regionali, locali, etc. a fondo perduto eccedenti al 20% o sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale.

Altri incentivi

Sono ammessi altri incentivi in conto capitale maggiori di 20% solamente se il richiedente sia una scuola pubblica o una struttura sanitaria pubblica.

Modalità e tempi per l'erogazione delle tariffe incentivanti

Le modalità, i tempi e le condizioni dell'erogazione dell'incentivazione saranno stabiliti da un provvedimento, emanato entro 60 gg dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG).

Nessuna priorità sul nuovo CONTO ENERGIA

I soggetti responsabili che non hanno potuto usufruire delle tariffe incentivanti nel passato decreto, a causa del limite di potenza annuale, non hanno alcuna priorità nel decreto attuale.

Tetto massimo di potenza incentivabile

È stato fissato un tetto massimo di potenza incentivabile di 1200 MW.

Riferimenti legislaviti: Testo integrale del nuovo decreto CONTO ENERGIA

Attenzione! Come versione ufficiale del nuovo decreto "conto energia" farà fede quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

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